Sez. 2, Sentenza n. 9040 del 19/04/2006 (Rv. 589547 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Funzione - Parte non inadempiente - Recesso - Facoltà di ritenere la caparra in funzione liquidatoria del danno - Sussistenza - Esercizio dell'azione di risoluzione - Facoltà di trattenere la caparra solo in funzione di garanzia del risarcimento del danno ove provato - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 cod. civ. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge che, in tal caso, è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell'"an" e nel "quantum", giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, pur accogliendo una domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, dichiarativa dell'avvenuta cessazione del vincolo contrattuale fin dalla scadenza del termine di cui alla diffida, aveva ciò nonostante consentito alla parte non inadempiente di trattenere la somma recepita a titolo di caparra confirmatoria, ancorché non avesse provato il danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)