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Sez. L, Sentenza n. 12924 del 04/09/2003 (Rv. 566557 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Interruzione della prescrizione dei crediti previdenziali - Pagamento spontaneo - Effetto interruttivo - Sussistenza - Estensione ad interessi e rivalutazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566557-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE

Per quanto concerne la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale a pretendere il pagamento dei contributi, costituisce atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, e quindi fatto interruttivo di essa, il pagamento spontaneo da parte del debitore della parte capitale di un credito prescritto, e l'efficacia interruttiva si estende al credito per rivalutazione monetaria ed interessi, in quanto questo ha carattere accessorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)