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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20149 del 24/09/2014 (Rv. 633095 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio per la restituzione della cosa comodata - Giudizio di accertamento della comproprietà del bene in capo al comodatario - Pendenza innanzi al medesimo ufficio - Sospensione per pregiudizialità del giudizio introdotto ex art. 447 bis cod. proc. civ. - Esclusione - Trasmissione del fascicolo al capo dell'ufficio perché provveda ex art. 274 cod. proc. civ. - Necessità - Violazione - Rilievo d'ufficio in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633095-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'accertamento della titolarità, in capo al comodatario, di una situazione di godimento a titolo di comproprietà del bene immobile dato in comodato, oggetto di un giudizio promosso con rito ordinario, si connota come questione pregiudiziale rispetto alla decisione sulla domanda di restituzione della cosa comodata, introdotta ai sensi dell'art. 447 bis cod. proc. civ., potendo pregiudicare, per incompatibilità, la posizione di legittimazione passiva in tale giudizio del medesimo comodatario, con la conseguenza che, se entrambe le cause sono pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, il giudice della causa pregiudicata non può sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. - e la relativa violazione è rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità in sede di regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione - ma deve rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio, perché provveda ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., salvo che il diverso stato dei procedimenti non ne precluda la riunione davanti al giudice innanzi a cui pende il giudizio incardinato con rito ordinario ex art. 40 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)