Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 18/06/2003 (Rv. 564396 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni esenti comprese tra i numeri 1) e 9) dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rilevanza al fine della determinazione della percentuale di indetraibilità - Condizione - Compimento di dette operazioni nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa - Necessità - Attività propria dell'impresa - Nozione - Locazione di immobile da parte dell'impresa costruttrice come strumento di gestione conservativa in attesa della vendita - Inclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone di tener conto delle operazioni esenti, indicate ai numeri da 1) a 9) dell'art. 10 dello stesso d.P.R., al fine della determinazione della percentuale di indetraibilità, solo quando formino oggetto dell'attività propria dell'impresa. Ricadono nelle attività proprie dell'impresa, e come tali vanno computati per l'indicata riduzione percentuale dell'ammontare detraibile dell'IVA, non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa individuale o societaria, come definito nel negozio costitutivo, ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento normale per il conseguimento di quel fine, secondo parametri di regolarità causale, o comunque siano ad esso legati da un nesso di carattere funzionale, non meramente occasionale. Da ciò consegue che la locazione di fabbricato o di porzione di esso (di cui al numero 8 del citato art. 10) da parte dell'impresa edile che lo abbia costruito e si prefigga l'obiettivo di venderlo, è atto compreso nelle attività proprie dell'impresa se rimanga sul piano della gestione conservativa del bene in previsione della vendita ed in attesa del momento più proficuo per essa, tale amministrazione in funzione di successiva vendita includendo l'opzione della temporanea devoluzione del godimento del bene a terzi, dietro corrispettivo, in relazione a valutazioni imprenditoriali sui tempi prevedibili per l'alienazione e sui vantaggi dell'una e dell'altra alternativa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)