Sez. L, Sentenza n. 3713 del 25/03/1992 (Rv. 476443 - 01)
Società - Trasformazione - Effetti - In genere | Trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice - Mutamento soltanto formale di un'organizzazione societaria già esistente - Prova della legittimazione della nuova società ad impugnare la sentenza resa nei confronti della preesistente - Onere della medesima nuova società - Oggetto.
Società - Trasformazione - Effetti - In genere
La trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario; la diversità di tipo e di denominazione sociale non dispensa peraltro la società risultante dalla trasformazione dall'onere - non dissimile da quello gravante sul successore, a titolo particolare oppure universale, che impugni una sentenza resa nei confronti del proprio dante causa - di provare, in caso di contestazione della controparte, la propria legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società preesistente, dimostrando di identificarsi con la stessa in relazione alla trasformazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)