Sez. U, Sentenza n. 100 del 19/01/1970 (Rv. 344798 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO PERMANENTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO PERMANENTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Nell'ipotesi di fatto illecito permanente - in cui l'illiceita del comportamento lesivo non si esaurisce in un unico atto, ma, in relazione al contenuto dell'attivita ed all'attitudine di questa a produrre danno di continuo, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una violazione ininterrotta del diritto altrui - il diritto al risarcimento dei danni sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno medesimo, ma con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art 2935 cod civ), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto gia verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)