Sez. 5, Sentenza n. 9917 del 16/04/2008 (Rv. 602721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Art. 75, comma sesto, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Indeducibilità dei costi non registrati - Abrogazione da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Effetti - Ampliamento delle facoltà di prova - Applicabilità d'ufficio nei giudizi pendenti in appello - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del comma sesto del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che precludeva la possibilità di provare l'esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, ha determinato da un lato un ampliamento delle facoltà di prova del contribuente, dall'altro una riduzione del carico sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione. Tale nuova disciplina, applicabile anche nei procedimenti pendenti, ove sia intervenuta nel corso del giudizio di appello dev'essere applicata anche d'ufficio, quale normativa sopravvenuta più favorevole, salvo che sul punto non si sia formato un giudicato.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)