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Sez. 1, Sentenza n. 387 del 15/01/1999 (Rv. 522331 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verbale di contestazione di violazione del codice della strada - Opposizione formulata nei suoi confronti - Legittimazione passiva - Dell'amministrazione centrale da cui dipende il personale accertatore - Sussistenza - Alternativa del Ministero dell'Interno - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522331-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, la Guardia di Finanza), sia al Ministero dell'Interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 11, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)