Sez. L, Sentenza n. 6538 del 07/11/1986 (Rv. 448690 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON NON IMMEDIATA RILEVABILITÀ DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA AUTONOMA O SUBORDINATO DI ESSO - RICORSO E CRITERI SUSSIDIARI - AMMISSIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON NON IMMEDIATA RILEVABILITÀ DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA AUTONOMA O SUBORDINATO DI ESSO - RICORSO E CRITERI SUSSIDIARI - AMMISSIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE.*
Quando l'elemento della subordinazione non sia immediatamente rilevabile nel concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, occorre - al fine dell'accertamento della natura subordinata o autonoma di esso - riferirsi a criteri sussidiari, quali, in particolare, la sussistenza di un'organizzazione imprenditoriale, anche minima, e la diretta assunzione del rischio, che sono elementi caratteristici del lavoro autonomo, tenendo conto delle effettive modalità della prestazione. A tal fine occorre verificare se in questa ricorrano quei caratteri di piena autonomia, indipendenza ed assunzione del rischio predetto, tipici del lavoratore autonomo ed in particolare dell'agente-imprenditore commerciale, oppure quelli della soggezione alle direttive esclusive e continue del datore di lavoro e dell'inserzione del lavoratore, pur qualificato "agente, nella struttura organizzativa dell'impresa che ne utilizza l'opera, mentre altri criteri - quali il conferimento di un determinato incarico, la possibilità di nominare e controllare i propri collaboratori, il compenso con provvigione sui singoli affari e l'Obbligo di sostenere talune spese - non sono di per sè determinati e decisivi, essendo essi riferibili all'uno ed all'altro tipo di rapporto. (V 3673/85, mass n 441266; (V 2268/85, mass n 440160; (V 2012/85, mass n 439921; (V 1065/84, mass n 433224; (V 4224/79, mass n 400742; (V 4224/79, mass n 400743).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)