Sez. 6, Sentenza n. 804 del 30/10/1986 Ud. (dep. 27/01/1987) Rv. 174931 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA E NON AI SINGOLI ELEMENTI CHE LA COMPONGONO - ESCLUSIONE DI AGGRAVANTE - POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE LA PENA BASE IN MANIERA PIÙ GRAVE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA E NON AI SINGOLI ELEMENTI CHE LA COMPONGONO - ESCLUSIONE DI AGGRAVANTE - POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE LA PENA BASE IN MANIERA PIÙ GRAVE.*
Il divieto della reformatio in pejus concerne unicamente la pena complessiva ma non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere ad essa. Pertanto il giudice di appello, nel caso di impugnazione del solo imputato, pur escludendo un aggravante può rideterminare diversamente e in maniera più grave la pena base con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. (V mass n 172469; (V mass n 170476; (V mass n 169849).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)