Sez. 1, Sentenza n. 6467 del 02/07/1998 (Rv. 516895 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Sentenza 283 del 1993 della Corte Costituzionale - Giudizi in corso - Diritto di accettare l'indennità - Nuova offerta dell'espropriante - Mancanza - Decurtazione del 40% - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Pur in assenza di esplicita previsione normativa, l'espropriante ha diritto di corrispondere l'indennità nell'importo ridotto risultante dalla puntuale applicazione della disciplina sopravvenuta solo subordinatamente alla mancata accettazione di una rinnovata offerta di una somma corrispondente all'indennità determinata ai sensi dell'art 5 bis della legge 359 del 1992, onde consentire all'espropriato l'esercizio di quel diritto di accettazione a lui riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 283 del 1993) al fine di eliminare ogni disparità di trattamento tra coloro che hanno subito l'espropriazione prima dell'entrata in vigore della legge sopravvenuta e coloro che subiranno l'espropriazione dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, i quali potranno sottrarsi alla decurtazione dell'indennità accendendo alla cessione volontaria del bene espropriato, e cioè mediante l'esercizio di una facoltà ormai preclusa a coloro che hanno invece subito l'espropriazione in epoca anteriore.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)