Sez. 1, Sentenza n. 6307 del 26/06/1998 (Rv. 516753 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Sentenza 283 del 1993 della Corte Costituzionale - Giudizi in corso - Mancata formulazione di una nuova offerta da parte dell'espropriante - Decurtazione del 40% dell'indennità - Esclusione - Adesione dell'espropriato all'indennità in corso di determinazione giudiziale - Necessità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Con riguardo ai giudizi di determinazione dell'indennità di esproprio in corso all'entrata in vigore della legge 359 del 1992, in seguito alla sentenza 283 del 1993 della Corte Costituzionale, qualora l'espropriante non provveda a formulare nel corso del giudizio di opposizione l'offerta dell'indennità calcolata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta, precludendo in tal modo l'esercizio del diritto di accettazione da parte dell'espropriato, l'espropriazione deve essere liquidata al netto della decurtazione del 40% prevista dalla legge, non essendo, in particolare, richiesta all'espropriato una generica accettazione dell'indennità determinanda secondo i nuovi criteri, atteso il carattere imperativo dei principi introdotti dal legislatore indipendentemente da qualsiasi adesione da parte del destinatario e operando il diritto di accettare l'indennità solo nell'ambito di un meccanismo negoziale di natura transattiva.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)