Sez. L, Sentenza n. 3740 del 13/03/2003 (Rv. 561133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di computabilita per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione del premio di esercizio annuale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ha valore preminente la regola che impone di valutare la comune intenzione dei contraenti interpretando ciascuna delle clausole per mezzo delle altre e attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio indicato dall'art. 1363 cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato nella contrattazione collettiva per i dipendenti delle FFSS successiva al CCNL 1990 - 92 un intento negoziale indirizzato a identificare nell'elemento distinto della retribuzione una posta economica stabilmente accrescitiva dello stipendio e, come tale, da computare nel premio annuale di esercizio e successivamente nell'assegno personale pensionabile, senza attenersi alla regola interpretativa sopraindicata e con motivazione talmente sintetica da non consentire di verificare nemmeno la corretta applicazione del criterio "testuale" asseritamente impiegato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)