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Sez. 1, Sentenza n. 5054 del 02/04/2003 (Rv. 561713 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Potere certificativo del difensore - Limiti - Firma della persona fisica conferente la procura per la persona giuridica - Illeggibilità - Indicazione del suo nome sia nell'atto che nella procura - Assenza - Conseguenze - Nullità insanabile della procura, rilevabile d'ufficio.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561713-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., dell'autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile né dall'atto cui si riferisce né dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)