Sez. 5, Sentenza n. 10637 del 15/02/2002 Cc. (dep. 14/03/2002) Rv. 221498 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione - Efficacia estintiva del reato anche in presenza di inammissibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
La remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 152 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)