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Sez. 1, Sentenza n. 46543 del 11/11/2003 Ud. (dep. 04/12/2003) Rv. 226614 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Motivo di ricorso relativo alla congruità della pena inflitta, originariamente inammissibile - Applicabilità del più favorevole "ius superveniens" - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226614-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

L'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione avente ad oggetto la congruità della pena inflitta, anche sotto il profilo del superamento del limite massimo utile ad ottenerne la sostituzione con la libertà controllata, preclude la possibile applicazione del più elevato tetto massimo di sostituibilità previsto dalla normativa sopravvenuta nelle more del ricorso per cassazione (legge 12 giugno 2003 n. 134).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Legge 12/06/2003 num. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)