Sez. L, Sentenza n. 5496 del 16/12/1977 (Rv. 389145 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO PRESTATO A FAVORE DI PARENTI, DI PERSONE CONVIVENTI O DI OSPITI - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO PRESTATO A FAVORE DI PARENTI, DI PERSONE CONVIVENTI O DI OSPITI - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le prestazioni lavorative rese fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela od affinita, ovvero da vincolo di affettuosa ospitalita, devono presumersi, salvo prova contraria a carico dell'interessato, gratuitamente espletate sotto il solo stimolo di principi ed impulsi morali ed effettivi, e, quindi, non ricollegabili ad un rapporto di lavoro subordinato. (Conf 1452/75, mass n 375018; (Conf 1225/74, mass n 369280).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)