Sez. L, Sentenza n. 176 del 08/01/1981 (Rv. 410580 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DI UNA MINIERA PER CONTO DELLA REGIONE - PERSONALE DIPENDENTE DAL CONCESSIONARIO DECADUTO - CREDITI RELATIVI - RESPONSABILITA DEL PREDETTO ENTE.*
SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DI UNA MINIERA PER CONTO DELLA REGIONE - PERSONALE DIPENDENTE DAL CONCESSIONARIO DECADUTO - CREDITI RELATIVI - RESPONSABILITA DEL PREDETTO ENTE.*
L'ente minerario siciliano, che prosegue la gestione della miniera nel cui possesso si e immesso per conto della regione, risponde dei debiti contratti verso il personale dipendente dal concessionario decaduto, perche, acquisendo ed utilizzando a titolo derivativo l'organizzazione predisposta dal concessionario, realizza un'ipotesi di sostituzione di un soggetto ad un altro nell'Esercizio della impresa, disciplinata, con regole generali, dagli artt 2558, 2559, e 2560, cod civ, nonche con regole particolari, nei rapporti di lavoro, dall'art 2112 dello stesso codice. (V 1786/77, mass n 385517; (Conf 1451/75, mass n 375016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, Legge Reg. Sicilia 11/01/1963 num. 2 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)