Sez. L, Sentenza n. 1451 del 17/04/1975 (Rv. 375016 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - IMMISSIONE NEL POSSESSO DI UNA MINIERA PER CONTO DELLA REGIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI RELATIVI - TRASMISSIONE ALL'ENTE PREDETTO - DEBITI DEL CONCESSIONARIO DECADUTO VERSO I LAVORATORI DELLA MINIERA - RESPONSABILITA DELL'ENTE - FONDAMENTO.*
SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - IMMISSIONE NEL POSSESSO DI UNA MINIERA PER CONTO DELLA REGIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI RELATIVI - TRASMISSIONE ALL'ENTE PREDETTO - DEBITI DEL CONCESSIONARIO DECADUTO VERSO I LAVORATORI DELLA MINIERA - RESPONSABILITA DELL'ENTE - FONDAMENTO.*
L'ente minerario siciliano, quando si immette nel possesso di una miniera per conto della regione, si immette in tutti i diritti di questa, e si trova, percio, nella stessa posizione della amministrazione concedente, piuttosto che in quella di un nuovo concessionario, che, come tale, autonomo di fronte al precedente e non erediterebbe le obbligazioni di questo. Ne consegue che la amministrazione pubblica quando persegua la gestione della miniera, risponde dei debiti contratti verso le maestranze dal concessionario decaduto, perche, acquistando e utilizzando a titolo derivativo l'organizzazione predisposta dal concessionario, realizza un'ipotesi di sostituzione di un soggetto ad un altro nell'Esercizio della impresa, disciplinata con regole generali dagli artt 2558, 2559 e 2560 cod civ, e con regole particolari nei rapporti di lavoro dallo art 2112 cod civ. (Conf 2306/74).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, Legge Reg. Sicilia 11/01/1963 num. 2 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)