Sez. 5, Sentenza n. 1933 del 21/04/1997 Cc. (dep. 22/05/1997) Rv. 207841 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Diritto di credito - Sequestro probatorio - Legittimità - Ragioni - Limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tanto è possibile presumere le finalità tipiche del sequestro probatorio - sicché l'autorità giudiziaria procedente ha il solo onere di giustificare la qualificazione giuridica di corpo di reato della "res" appresa - in quanto il provvedimento tenda a rendere materialmente indisponibile la "cosa" che, secondo la previsione dell'art. 253, secondo comma, cod. proc. pen., necessariamente assume rilievo ai fini di prova in quanto caratterizzata da un rapporto di fisica immediatezza con il reato stesso. Ne deriva che un diritto di credito, pur potendo essere oggetto di vincolo probatorio in quanto idoneo a fornire elementi utili per l'accertamento di un fatto ma consistendo, per sua natura, in un bene immateriale, non può costituire "corpo" del reato, ed è pertanto sequestrabile solo ove suscettibile di essere qualificato come "cosa pertinente al reato", con l'ulteriore conseguenza che è sempre necessario, per l'apposizione del vincolo, che se ne dimostri in concreto la destinabilità a fini di prova. (Nell'occasione la Corte ha precisato, altresì, che il medesimo principio è applicabile al sequestro di una somma di danaro, la quale può essere definita quale "corpo di reato" solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa; mentre, ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito - come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario - essa può essere vincolata al processo solo in quanto "cosa pertinente al reato").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)