Sez. 5, Sentenza n. 41210 del 15/10/2001 Cc. (dep. 19/11/2001) Rv. 220283 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Somma di denaro - Natura di corpo di reato - Configurabilità - Condizioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
In tema di sequestro penale, il danaro può essere considerato corpo del reato (ed avere dunque funzione probatoria circa la commissione del reato stesso e circa la sua attribuibilità ad un soggetto) solo come cosa mobile determinata e non come misura del valore di un credito o di un deposito, atteso che, in tale ultimo caso, esso può essere oggetto solo di sequestro preventivo (il cui scopo è quello di impedire che siano aggravate le conseguenze del reato stesso) o conservativo (il cui scopo è quello di impedire la dispersione delle garanzie per le obbligazioni che dal reato possano derivare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)