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Sez. L, Sentenza n. 3634 del 17/04/1996 (Rv. 497109 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Deroga alla cadenza settimanale - Requisito della evidente necessità - Impossibilità assoluta - Necessità - Esclusione - Ragionevole rapporto di strumentalità - Sufficienza - Fattispecie relativa a dipendenti di azienda editrice di giornali quotidiani.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497109-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

L'"evidente necessità", che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale è condizione di ammissibilità della deroga alla cadenza settimanale del riposo settimanale, prevista dall'art. 5 della legge n. 370 del 1934 (così come quella alla coincidenza del riposo settimanale con la domenica), non va concepita come una necessità assoluta (cioè come un'impossibilità di soddisfare altrimenti i previsti "interessi apprezzabili") - con il che la deroga stessa diventerebbe un'ipotesi meramente teorica -, ma come esistenza di un ragionevole rapporto di strumentalità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva individuato la giustificazione dello slittamento della fruizione del riposo settimanale - in relazione a dipendenti di una società editrice di giornali quotidiani - nella prestazione di lavoro secondo turni di sette giorni con godimento alla settima settimana di due giorni di riposo consecutivi, rispondenti sia alle esigenze organizzative della datrice di lavoro, sia agli interessi dei lavoratori, consentendo periodicamente la coincidenza del riposo con la domenica e una alternanza del lavoro nei giorni più gravosi del mercoledì e del sabato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)