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Sez. L, Sentenza n. 9409 del 06/09/1991 (Rv. 473757 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali | Attività lavorativa oltre il sesto giorno con fruizione del riposo in un giorno diverso dal settimo - Determinazione equitativa del risarcimento del danno - Criteri.
Stato
decisa il 1991-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473757-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali

L'ipotesi della fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso da quello immediatamente successivo al sesto giorno di lavoro non è assimilabile a quella della definitiva perdita del riposo settimanale, ancorché entrambe siano caratterizzate dal mancato godimento del riposo settimanale nel giorno ad esso destinato, essendo nei due casi diverso il danno prodotto dal rallentamento nel recupero delle energie lavorative; ne deriva che, nel caso d'illegittima prestazione di attività lavorativa oltre il sesto giorno, ma con fruizione del riposo in un giorno diverso dal settimo, la determinazione equitativa - alla stregua delle conseguenze soggettive sul piano biologico e fisiologico del ritardo della pausa di riposo in rapporto all'attività lavorativa svolta - del risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno non può essere fissata in misura pari al risarcimento per la definitiva perdita del riposo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)