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Sez. 5, Sentenza n. 1930 del 10/02/2001 (Rv. 543780 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Presentazione della dichiarazione e pagamento della relativa imposta - Deduzione della circostanza da parte del contribuente - Conseguenze - Commissione tributaria - Acquisizione d'ufficio di detta documentazione - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543780-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi in cui il contribuente deduca di aver presentato la dichiarazione dei redditi e pagato la relativa imposta, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi ad invocare l'applicazione delle regole sull'onere della prova inteso in senso soggettivo e la commissione tributaria non può respingere il ricorso del contribuente, richiamando i principi in materia di onere della prova e rifiutando ogni indagine sull'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi e sul pagamento del tributo per autotassazione, ma deve procedere ad acquisire sia detta dichiarazione che la documentazione relativa al pagamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)