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Sez. 1, Sentenza n. 4824 del 18/04/1997 Ud. (dep. 22/05/1997) Rv. 207585 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reati di tipo mafioso - Attenuante per la dissociazione - Presupposti per la concessione - Contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli - Necessità - Dichiarazioni rese dal collaborante a dibattimento ormai esaurito - Ostatività alla concessione di detta attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207585-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini della concessione dell'attenuante speciale prevista per i collaboranti di giustizia dall'art. 8 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che i delitti siano quelli previsti dall'art. 416 bis cod. pen., o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, ed è altresì necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenenza e nel contempo, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, abbia fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli. La norma suddetta non prevede alcun limite temporale per la concessione della attenuante in oggetto, per cui, al fine del diniego della diminuente medesima, non può essere decisiva la circostanza che la confessione del collaborante sia avvenuta a dibattimento ormai esaurito. (Nella concreta fattispecie, i giudici di merito, pur riconoscendo che le dichiarazioni di un imputato avevano avuto un notevole valore probatorio per l'accusa, avevano ritenuto tale collaborazione non sufficiente al fine della concessione della diminuente in questione, in quanto la confessione era avvenuta nel corso del dibattimento di primo grado dopo che l'istruzione dibattimentale si era ormai esaurita. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, ha annullato con rinvio, limitatamente a tale punto, l'impugnata sentenza ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)