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Sez. 1, Sentenza n. 2003 del 19/01/1998 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 209577 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazioni di tipo mafioso - Attenuante speciale per i dissociati che collaborino con la giustizia - Rifiuto, da parte del dissociato, di fornire indicazioni sull'identità dei complici - Pubblico appello all'abbandono delle attività delinquenziali - Riconoscibilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209577-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Non può fruire dell'attenuante di cui all'art.8, comma 1, del D.L.13 maggio 1991 n.152, convertito con modifiche in L.12 luglio 1991 n.203, il dissociato da organizzazioni malavitose di tipo mafioso il quale, pur avendone la possibilità, rifiuti di fornire indicazioni circa l'identità dei propri complici, limitandosi a lanciare un pubblico appello all'abbandono dell'attività delinquenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)