Sez. 1, Sentenza n. 9331 del 22/06/1998 Ud. (dep. 12/08/1998) Rv. 211286 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reati di tipo mafioso - Attenuante per la dissociazione - Presupposti per la concessione - Contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei colpevoli - Necessità - Limite temporale alle dichiarazioni del dissociato - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Per la concessione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, è necessario che i delitti siano quelli previsti dall'art. 416-bis cod. pen. o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. È, inoltre, necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenenza e, nel contempo, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, abbia fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli. Ne consegue che - pur non prevedendo la norma in esame alcun limite temporale al fine della concessione dell'attenuante, potendo l'attività di collaborazione manifestarsi in ogni grado del giudizio di merito e, quindi, anche in sede di giudizio di rinvio - tale concessione deve essere esclusa quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non sia stato considerato determinante ai fini della decisione, ma sia stato utilizzato dal giudice di merito come elemento integrativo di un quadro probatorio esistente già ben delineato solo al fine di pervenire in modo più tranquillante all'affermazione di responsabilità. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante sul rilievo della non decisività del contributo fornito dall'imputato nel giudizio di rinvio, allorché la maggior parte degli imputati era già stata raggiunta da condanne severe quasi tutte confermate in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)