Sez. L, Sentenza n. 5144 del 26/07/1983 (Rv. 430006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFETTI - SOMME PAGATE DAL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO OVVERO PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - RESTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFETTI - SOMME PAGATE DAL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DEL RIPRISTINO DEL RAPPORTO OVVERO PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - RESTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Il ripristino del rapporto di lavoro, che, in forza della provvisoria esecutività della relativa sentenza - stabilita, in armonia con il disposto dell'art. 431 cod. proc. civ., dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 -, consegue alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato e che, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. è destinato a protrarsi, per effetto dell'esecutività stessa, fino all'eventuale Cassazione senza rinvio della sentenza suddetta o al passaggio in giudicato della sua riforma, ha carattere irreversibile e costituisce di per sè, quale che sia l'esito definitivo della vicenda processuale, titolo per lo scambio in atto delle rispettive prestazioni, con la conseguenza che quanto ciascuna delle parti riceve in adempimento delle obbligazioni dell'altra resta ad essa definitivamente acquisito, come restano, in ogni caso, acquisite al lavoratore le retribuzioni dovutegli dal datore di lavoro, sempre in forza del citato art. 18, a titolo di sanzione, non per l'inadempimento dell'originaria obbligazione contrattuale, ma per l'eventuale inottemperanza all'ordine esecutivo di reintegrazione. (V 1030/83, mass n 425797; (V 6090/81, mass n 416878; (V 2348/80, mass n 406040; (V 1094/78, mass n 390464).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)