Sez. L, Sentenza n. 3413 del 07/06/1985 (Rv. 441075 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE AL LAVORATORE LICENZIATO - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE AL LAVORATORE LICENZIATO - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Non costituisce domanda nuova, soggetta in appello al divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., la domanda del datore di lavoro volta ad ottenere - in caso di riforma della sentenza del giudice di primo grado dichiarativa della illegittimità del licenziamento - la restituzione delle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni, in esecuzione della sentenza predetta, al lavoratore licenziato. (V 5144/83, mass n 430006; (V 3652/83, mass n 428552; (V 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)