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Sez. U, Sentenza n. 967 del 21/01/2010 (Rv. 611108 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Contestazione di un fatto consumato in permanenza anche successivamente al 19 giugno 2006 - Disciplina sostanziale applicabile - Individuazione - Verifica della legge più favorevole - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611108-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati, l'ultrattività della legge anteriore più favorevole è prevista dall'art. 32-bis, comma secondo, del d.lgs. n. 109 del 2006 esclusivamente in riferimento alle condotte poste in essere e compiutamente esauritesi in data anteriore al 19 giugno 2006, mentre alle condotte successive, quand'anche iniziatesi nel vigore della precedente disciplina ma protrattesi oltre la predetta data, si applicano esclusivamente le nuove disposizioni, senza alcuna possibilità di scissione, quanto all'apprezzamento della gravità del fatto, dell'unica condotta permanentemente lesiva dell'interesse tutelato.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)