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Sez. 3, Sentenza n. 9090 del 05/07/2001 (Rv. 547922 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Domanda articolata secondo voci specifiche - Successiva articolazione in ulteriori voci di danno - Legittimità - Condizioni e limiti - Introduzione successiva della richiesta di danno biologico - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547922-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non è legittimamente estensibile alla richiesta di liquidazione del danno biologico il principio secondo cui ricorre la fattispecie processuale della mera "emendatio libelli" (e non anche della - non consentita - "mutatio") nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del "petitum" mediato, ma all'esito di una variazione nella sola estensione del "petitum" immediato, ferma restandone l'identità e l'individualità ontologica. Mentre le varie voci di danno non integrano, difatti, una pluralità e diversità strutturale di "petitum", ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o "categorie" interne) quanto alla sua specificazione quantitativa, il danno biologico costituisce, per converso, un vero e proprio "tertium genus" rispetto alle tradizionali categorie del danno civile, sicché la relativa richiesta introduce un nuovo tema di indagine e di decisione in qualunque grado del giudizio intervenga, concretando, per l'effetto, una vera e propria "mutatio libelli", anche se formulata nel corso del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)