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Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 16/04/1988 (Rv. 458547 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE NON ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE E SEMPLICE INTENZIONE DEL MEDESIMO LEGITTIMANTI IL RECESSO - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458547-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE NON ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE E SEMPLICE INTENZIONE DEL MEDESIMO LEGITTIMANTI IL RECESSO - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La disposizione di cui all'art. 1 bis della legge n. 93 del 1979 - che richiede la necessità del locatore, quale motivo legittimante il recesso dal contratto di locazione di immobile non abitativo, laddove l'originaria formulazione del combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978 prevedeva la semplice intenzione del locatore medesimo - non è retroattiva e trova applicazione soltanto se, al momento della sua entrata in vigore, il rapporto sia in corso de iure e non pure nel caso in cui, a tale data, il recesso abbia già operato i suoi effetti per essere trascorsi i sei mesi dal preavviso, subentrando di conseguenza al rapporto di locazione una mera occupazione di fatto dell'immobile. (Conf 2057/86, mass n 445262; (Conf 4604/85, mass n 442058; (Conf 11397/84, mass n 433492; (Conf 2160/83, mass n 427019; (Conf 1172/83, mass n 425954).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)