Sez. 3, Sentenza n. 5195 del 23/10/1985 (Rv. 442498 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - AZIENDA PATERNA - PRESTAZIONE DI LAVORO - PROVA DELLA PREDETTA COMUNIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - AZIENDA PATERNA - PRESTAZIONE DI LAVORO - PROVA DELLA PREDETTA COMUNIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La prestazione di lavoro nell'azienda paterna non è di per sè elemento sufficiente per ritenere l'esistenza di una comunione tacita familiare ove manchi la formazione di un unico peculio destinato indivisibilmente ai bisogni della famiglia ed all'acquisto di beni nell'interesse del consorzio familiare. (V 5946/84, mass n 437608; (V 2831/82, mass n 420705; (V 3011/75, mass n 377102).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)