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Sez. 3, Sentenza n. 5195 del 23/10/1985 (Rv. 442498 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - AZIENDA PATERNA - PRESTAZIONE DI LAVORO - PROVA DELLA PREDETTA COMUNIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442498-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - AZIENDA PATERNA - PRESTAZIONE DI LAVORO - PROVA DELLA PREDETTA COMUNIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La prestazione di lavoro nell'azienda paterna non è di per sè elemento sufficiente per ritenere l'esistenza di una comunione tacita familiare ove manchi la formazione di un unico peculio destinato indivisibilmente ai bisogni della famiglia ed all'acquisto di beni nell'interesse del consorzio familiare. (V 5946/84, mass n 437608; (V 2831/82, mass n 420705; (V 3011/75, mass n 377102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)