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Sez. L, Sentenza n. 1894 del 26/03/1982 (Rv. 419738 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RAGIONI INERENTI ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MOTIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - CONTROLLO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419738-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RAGIONI INERENTI ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MOTIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - CONTROLLO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

In materia di licenziamento individuale per giustificato motivo obiettivo consistente in ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a provare che vi è stata soppressione del settore lavorativo o del reparto al quale era addetto il dipendente licenziato, nonché a dimostrare l'impossibilità di utilizzare il dipendente licenziato in altro settore dell'azienda, mentre sono irrilevanti, e sfuggono, quindi, al controllo del giudice, i motivi (economici, organizzativi, ecc.) ai quali è dovuta la riorganizzazione dell'attività produttiva. (Conf 1026/80, mass n 404483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)