Sez. L, Sentenza n. 1894 del 26/03/1982 (Rv. 419738 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RAGIONI INERENTI ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MOTIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - CONTROLLO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RAGIONI INERENTI ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MOTIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - CONTROLLO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
In materia di licenziamento individuale per giustificato motivo obiettivo consistente in ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a provare che vi è stata soppressione del settore lavorativo o del reparto al quale era addetto il dipendente licenziato, nonché a dimostrare l'impossibilità di utilizzare il dipendente licenziato in altro settore dell'azienda, mentre sono irrilevanti, e sfuggono, quindi, al controllo del giudice, i motivi (economici, organizzativi, ecc.) ai quali è dovuta la riorganizzazione dell'attività produttiva. (Conf 1026/80, mass n 404483).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)