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Sez. 3, Sentenza n. 7919 del 26/04/2004 (Rv. 572329 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Domanda riconvenzionale condizionata - Pronuncia di assorbimento in primo grado - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - Sufficienza - Pronuncia di inammissibilità o rigetto in primo grado - Appello incidentale - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572329-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita o superata per avere la pronuncia accolto un'eccezione, non è necessario, ai fini della relativa devoluzione nel giudizio di secondo grado, proporre appello incidentale, essendo al riguardo sufficiente la mera riproposizione della domanda o della eccezione in modo da evitare di incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all'art. 346 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)