Sez. 5, Sentenza n. 36859 del 09/10/2002 Ud. (dep. 05/11/2002) Rv. 222431 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta fraudolenta impropria - Nuova formulazione introdotta dall'art. 4 D.lvo 11 aprile 2002, n. 61 - Rapporto di continuità rispetto alla precedente - Sussistenza - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di bancarotta impropria da reato societario, la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.Lgs 11 aprile 2002 n. 61 si pone in rapporto di continuità rispetto alla precedente formulazione, in quanto il nesso di causalità tra la condotta ed il dissesto, richiesto dalla novella, costituisce elemento specializzante rispetto alla precedente fattispecie. Si verte, pertanto, in ipotesi di successione di norme con effetto abrogativo solo parziale, e cioè limitatamente ai casi in cui non sussista, in concreto, l'anzidetto rapporto di causalità. Allo scopo di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa occorre fare riferimento alla contestazione, essendo necessario che siano stati contestati, in termini formali o anche solo sostanziali, comunque in modo da renderne possibile a la difesa, tutti i dati che attualmente concorrono alla configurabilità del reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, non risultando contestate nel capo d'imputazione né la soglia minima di rilevanza penale della condotta ai sensi dell'art. 2621cod. civ. né il nesso di causalità richiesto dall'art. 223 legge fallimentare, il fatto come addebitato non rientrava nelle ipotesi criminose delineate da dette norme, sicché si imponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. (Conf. sent. Sez. 5, 25 settembre 2002, n. 34621, Battacchi; Diff. sent. Sez. 5, 25 settembre 2002, n. 34622, Benzi ed altri, sez. 5, 8 maggio 2002, n. 21535, Kunz, tutte in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)