Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/11/1985 (Rv. 442595 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della qualificazione del contratto come vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) è decisivo l'intento negoziale diretto alla alienazione del quantitativo di erba prodotta, considerata come bene distinto del fondo, sicché l'attività consentita allo acquirente sullo stesso resta circoscritta alla sola apprensione o utilizzo delle erbe entro i limiti di quantità e di tempo espressamente predeterminati. (Conf 836/83, mass n 425591; (Conf 4121/82, mass n 422096; (Conf 5075/81, mass n 415872).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)