Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 02/06/2000 (Rv. 537170 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Tributi in generale - Condono fiscale - Illegittimità costituzionale dell'art. 16 D.L. n. 429 del 1982 - Dichiarazione - Portata - Avvisi di accertamento notificati dopo il 14 luglio 1982 - Annullamento automatico - Esclusione - Incidenza sui rapporti esauriti - Esclusione - Rapporti tributari incisi - Rapporti pendenti - Invalidità sopravvenuta della dichiarazione integrativa - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Cost., dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982) - non determina automaticamente, insieme all'annullamento della norma dichiarata incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì soltanto l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora "pendenti" nel giorno successivo alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità: vale a dire, quelli in cui il contribuente - cui sia stata notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982 - abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 16 del decreto legge del 1982 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l'avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale; altrimenti operando - in ragione, sia dell'ambito di efficacia proprio della dichiarazione di illegittimità costituzionale (che ha ad oggetto norma di legge o di atto avente forza di legge, e non già provvedimenti o atti amministrativi), sia della natura irrevocabile della dichiarazione integrativa - l'incontestabilità del rapporto tributario di condono, da considerarsi "definito" sulla base del congiunto effetto di "definitività" dell'accertamento, conseguente alla sua omessa impugnazione, e di "irrevocabilità" della dichiarazione stessa sancita dalla legge (art. 32, comma primo, D.L. n. 429/82). Nè può predicarsi, relativamente a questa manifestazione di volontà "definitiva" (salve le ipotesi previste dalla legge di condono), una sorta di invalidità "sopravvenuta" (alla pronuncia di incostituzionalità), sia perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale non attiene alle norme regolatrici della dichiarazione integrativa, sia perché non è neppure ipotizzabile un vizio della dichiarazione (nella specie errore essenziale, avendo il contribuente sostenuto che la sua manifestazione di volontà era stata viziata dall'erroneo presupposto dell'esistenza di un valido atto di accertamento, di cui occorreva limitare con la presentazione della dichiarazione integrativa gli effetti pregiudizievoli) determinatosi successivamente alla formazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)