Sez. U, Sentenza n. 5524 del 12/12/1989 (Rv. 464542 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SINDACATO DI PUBBLICI DIPENDENTI - DENUNCIA DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DI TIPO PLURIOFFENSIVO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SINDACATO DI PUBBLICI DIPENDENTI - DENUNCIA DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DI TIPO PLURIOFFENSIVO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La controversia, promossa da un Sindacato di pubblici dipendenti, per denunciare, quale condotta antisindacale del datore di lavoro, un comportamento di tipo plurioffensivo, cioè lesivo di diritti spettanti al Sindacato stesso in connessione con posizioni soggettive del singolo dipendente, come nel caso in cui si lamenti il rifiuto al lavoratore di permessi retribuiti per ragioni sindacali, resta attratta, per effetto di detta correlazione, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, e, pertanto, si sottrae alla cognizione del giudice ordinario. (V 5569/88, mass n 460131; (V 3371/86, mass n 446327; (V 4386/84, mass n 436293).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)