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Sez. 1, Sentenza n. 38042 del 05/10/2005 Cc. (dep. 18/10/2005) Rv. 232462 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni sostitutive - Revoca - Previsione espressa - Interpretazione estensiva - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232462-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

La revoca della sanzione sostitutiva applicata ai sensi della legge n. 689 del 1981, può essere disposta in caso di violazione delle prescrizioni oppure in caso di condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena; l'esecuzione della sanzione resta per contro soltanto sospesa in ipotesi di arresto in flagranza o di applicazione di custodia cautelare, rilevato che la natura di norma penale dell'espressa previsione concernente i casi di revoca delle sanzioni sostitutive ne impedisce un'interpretazione analogica sfavorevole al condannato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 68, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)