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Sez. 1, Sentenza n. 5543 del 30/10/1984 (Rv. 437208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - ATTO DI CITAZIONE SOTTOSCRITTO DA UN PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DAVANTI AL GIUDICE ADITO - NULLITÀ - CONFERIMENTO DELLA PROCURA, NELLO STESSO ATTO, ANCHE AD ALTRO PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE NEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO, E POI COSTITUITOSI IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - ATTO DI CITAZIONE SOTTOSCRITTO DA UN PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DAVANTI AL GIUDICE ADITO - NULLITÀ - CONFERIMENTO DELLA PROCURA, NELLO STESSO ATTO, ANCHE AD ALTRO PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE NEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO, E POI COSTITUITOSI IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*

La citazione di primo grado o d'appello, sottoscritta da procuratore abilitato all'Esercizio professionale in un distretto diverso da quello in cui è compreso il giudice adito, è viziata da nullità assoluta, a tale nullità non resta esclusa dall'avvenuto conferimento della procura, nello stesso atto, anche ad altro procuratore legalmente esercente nel distretto di quel giudice, il quale si sia poi costituito in giudizio, trattandosi di circostanze non idonee alla riferibilità a detto secondo procuratore dell'atto da lui non sottoscritto, che rimane privo del requisito essenziale dello "ius postulandi" del suo attore. (Conf 1032/83, mass n 425801; (Conf 1032/83, mass n 425801 (S.U.); (V 2384/81, mass n 413146; (Conf 120/80, mass n 403502; (Conf 5077/78, mass n 394838; (contra 4241/83, mass n 429173; (contra 1790/78, mass n 391192).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)