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Sez. 1, Sentenza n. 2261 del 06/02/2004 (Rv. 572499 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE | Vendita con riserva di proprietà - Fallimento del compratore - Subentro del curatore - Diritto del venditore di chiedere la risoluzione del contratto per il pregresso inadempimento del fallito - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572499-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE

Nella vendita con riserva di proprietà in corso alla data della dichiarazione del fallimento (o, come nella fattispecie, della liquidazione coatta amministrativa) del compratore, il venditore ha facoltà: di richiedere la restituzione della cosa (eventualmente anche dopo aver già ottenuto l'ammissione al passivo della parte di prezzo ancora dovutagli) nell'ipotesi di scioglimento del contratto per non essersi il curatore (o commissario) avvalso della facoltà di subentrare nello stesso; di proseguire l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore poi fallito intrapresa prima della dichiarazione del fallimento; non può, invece, dopo tale dichiarazione, ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della "par condicio".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)