Sez. L, Sentenza n. 16922 del 25/07/2006 (Rv. 591843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 1 d.l. n. 472 del 1992 - Sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità ai sensi della stessa norma - Continuità del rapporto - Effetti - Fattispecie relativa ad un "premio di anzianità" aziendale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
A seguito della sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità, prevista dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1992, n. 472 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, a sua volta, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148) per il periodo di durata del trattamento di C.I.G.S., concesso nei casi previsti dalla stessa norma, non si è venuto a realizzare l'effetto tipico di quei provvedimenti, ovvero quello della cessazione del rapporto, così come neppure quello della caducazione degli effetti che erano strettamente collegati con la continuità del vincolo contrattuale tra le parti. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento all'attribuzione del "premio di anzianità" previsto da una disposizione aziendale, interpretata dal giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e/o giuridici - in funzione corrispettiva non tanto dell'effettiva e continua prestazione di lavoro, quanto dell'anzianità o, più esattamente, della durata del vincolo contrattuale, la quale non è interrotta dall'intervento della C.I.G.S.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/12/1992 num. 472 art. 1, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)