Sez. 1, Sentenza n. 797 del 29/09/2000 Cc. (dep. 09/01/2001) Rv. 217548 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Esecuzione delle operazioni - Affidamento a privati - Legittimità - Casi e condizioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Per l'effettuazione di intercettazioni ambientali, allorché neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima, in caso di urgenza, l'utilizzazione di apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni - autorizzate con decreto motivato del P.M. - avvengano sotto il diretto controllo degli agenti di p.g., di guisa che in tale evenienza i privati vengano ad agire come "longa manus" o ausiliari del P.M. e della polizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)