Sez. 4, Sentenza n. 45669 del 21/09/2005 Ud. (dep. 16/12/2005) Rv. 232616 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida di motociclo in stato di ebbrezza - Sanzione amministrativa - Sospensione della patente - Conducente sprovvisto - Applicabilità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui il quale li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, atteso che non sussiste, in tal caso, alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 116, Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 189, Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Strada Nuovo art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)