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Sez. 4, Sentenza n. 34352 del 23/06/2023 Ud. (dep. 04/08/2023) Rv. 284929 - 02

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Conduzione di bicicletta - Reato di guida in stato di ebbrezza - Configurabilità - Ragioni - Sospensione della patente di guida - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284929-02

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.

Cod. Strada art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)