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Sez. L, Sentenza n. 5922 del 07/07/1987 (Rv. 454314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - INTENZIONALITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - INTENZIONALITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'intenzionalità del comportamento del datore di lavoro, mentre è irrilevante nel caso di condotta contrastante con norma imperativa, può assumere rilievo per qualificare come antisindacale una condotta del datore di lavoro che, lecita nella sua obiettività, presenti i caratteri dell'abuso del diritto. (V 6131/84, mass n 437772; (V 3489/84, mass n 435426).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)