Sez. 2, Sentenza n. 6239 del 24/10/1983 (Rv. 431005 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - INSUSSISTENZA DELLA PRELAZIONE AGRARIA PER I TERRENI DESTINATI ALL'EDILIZIA IN BASE A PIANI REGOLATORI - ADOZIONE DA PARTE DI UN COMUNE DI UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE CHE RENDA EDIFICABILI I TERRENI IN ESSO COMPRESI - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - INSUSSISTENZA DELLA PRELAZIONE AGRARIA PER I TERRENI DESTINATI ALL'EDILIZIA IN BASE A PIANI REGOLATORI - ADOZIONE DA PARTE DI UN COMUNE DI UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE CHE RENDA EDIFICABILI I TERRENI IN ESSO COMPRESI - ESTENSIONE.*
Il programma di fabbricazione costituisce uno strumento urbanistico sostitutivo del piano regolatore generale e, pertanto, esso rientra fra i modi di attuazione della disciplina urbanistica ed è quindi idoneo a classificare tra le aree edificabili i terreni ai quali si riferisce. Di conseguenza la disposizione contenuta negli articoli 7 della legge n. 817 del 1971 e 8 della legge n. 590 del 1965, secondo cui la prelazione agraria "non è consentita quando i terreni sono destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori, anche se non approvati" deve senza dubbio applicarsi anche nel caso in cui in Mancanza del piano regolatore generale, il comune abbia adottato un programma di fabbricazione che renda edificabili, o, comunque, sottragga alla destinazione agricola i terreni in esso compresi. (V 2951/81, mass n 413496; (V 4823/80, mass n 408648).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 40 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)