Sez. 1, Sentenza n. 4041 del 16/04/1991 (Rv. 471689 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite | Pensione di reversibilità - Disciplina introdotta dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - Immediata applicazione nei giudizi in corso - Presupposti.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite
Il diritto dello "ex" coniuge alla pensione di reversibilità, nella disciplina introdotta dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, d'immediata applicazione nei giudizi in corso (sempre che sia ancora in discussione detto diritto) anche se la morte dell'altro coniuge divorziato sia anteriore alla sua entrata in vigore, postula la effettiva titolarità dell'assegno di divorzio alla data di tale morte, e, pertanto, deve essere negato in difetto di godimento dello assegno medesimo (per qualsiasi causa) al momento della suddetta morte.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)