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Sez. 1, Sentenza n. 9309 del 10/09/1990 (Rv. 469241 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - NUOVA DISCIPLINA - IMMEDIATA APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469241-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - NUOVA DISCIPLINA - IMMEDIATA APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'attribuzione in tutto od in parte della pensione di riversibilità, in favore del coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio e per il caso di morte dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico - anche a seguito della nuova disciplina sostanziale, immediatamente applicabile pure in Sede di legittimità, prevista nell'art. 9, comma terzo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - è consentita indipendentemente dal fatto che il suddetto Obbligo dell'ex coniuge defunto abbia già ottenuto un riconoscimento giudiziale, dovendosi interpretare l'espressione "...Sempre che (il coniuge rispetto al quale sia stato pronunziato il divorzio) sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5...", contenuta nel citato art. 13, come riferita alla titolarità "in astratto", e non in concreto, del diritto all'assegno. (nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la decisione del giudice di merito che non aveva accolto la richiesta di attribuzione della pensione, nonostante che la ricorrente avesse sostenuto di aver goduto, di fatto, di apporti economici da parte dell'ex-marito e che il giudice del divorzio, pur senza adottare provvedimenti in tema di assegno, avesse dato atto della dichiarazione della moglie di aver raggiunto un accordo con il coniuge in merito ai rapporti economici). (V 10/85, mass n 438213; (V 2911/83, mass n 427830).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)